Onorevoli Deputati! - La Convenzione conclusa sulla base dell'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, fatta a Bruxelles il 18 dicembre l997, disciplina la collaborazione tra le Amministrazioni doganali degli Stati membri dell'Unione europea allo scopo di prevenire, accertare e reprimere le violazioni alla normativa doganale.
      Tale Convenzione abroga e sostituisce, dalla data della sua entrata in vigore, la Convenzione tra gli Stati membri per la mutua assistenza tra le rispettive amministrazioni doganali del 7 settembre 1967, ratificata dalla Repubblica italiana ai sensi della legge 21 giugno 1971, n. 806, prevedendo, conseguentemente all'abbattimento delle frontiere intracomunitarie, un rafforzamento della cooperazione tra le Amministrazioni

 

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doganali dell'Unione europea con nuovi e più incisivi interventi per le funzioni di prevenzione e di contrasto delle attività illecite e dei traffici fraudolenti, entro i limiti delle competenze ad esse conferite a norma delle disposizioni nazionali, che la Convenzione non modifica.
      Competenti per l'applicazione della Convenzione sono le Amministrazioni doganali degli Stati membri: al riguardo, ai fini della Convenzione, per «Amministrazione doganale» di ciascun Stato membro si intendono l'autorità doganale e le altre autorità competenti per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione medesima.
      Il presente disegno di legge consta di sei articoli e recepisce con chiarezza i punti qualificanti della Convenzione rappresentati, in particolare, dalla previsione di:

          a) un Ufficio centrale di coordinamento con compiti di coordinamento delle iniziative di mutua assistenza e di cooperazione assunte nell'ambito della Convenzione;

          b) forme particolari di cooperazione transfrontaliera che, nei limiti delle disposizioni dell'ordinamento nazionale, consentono ai funzionari dell'Amministrazione doganale di ciascun Stato membro di svolgere nel territorio di un altro Stato membro peculiari attività investigative (inseguimento e sorveglianza transfrontalieri, consegne controllate, operazioni di infiltrazione, squadre investigative speciali comuni) limitatamente alla prevenzione, all'accertamento e al perseguimento di violazioni concernenti i traffici e i commerci indicati all'articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione.

      Con l'articolo 1, il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione conclusa sulla base dell'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997.
      L'articolo 2 dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore conformemente a quanto disposto nell'articolo 32 della Convenzione stessa e cioè novanta giorni dopo che l'ultimo Stato membro avrà notificato l'avvenuto adempimento delle necessarie procedure interne.
      L'articolo 3, comma 1, prevede l'individuazione, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, di un ufficio di livello dirigenziale non generale denominato: «Ufficio centrale di coordinamento» nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre è previsto che con il citato decreto saranno definite la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del menzionato Ufficio centrale di coordinamento.
      Il comma 2 attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di disporre, sentito l'Ufficio centrale di coordinamento, l'attuazione di scambi di funzionari di collegamento, come previsto dall' articolo 6 della Convenzione.
      Il comma 3 attribuisce all'Ufficio centrale di coordinamento l'ulteriore incarico di provvedere al raccordo con gli altri organi e strutture centrali di coordinamento nazionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
      L'articolo 4, comma 1, precisa che le forme di cooperazione previste dal titolo IV della Convenzione - inseguimento e sorveglianza transfrontalieri, consegne controllate, operazioni di infiltrazione, squadre investigative speciali e comuni - sono consentite alle autorità, di cui all'articolo 4, numero 7), della Convenzione, nei limiti delle competenze ad esse conferite e secondo le modalità previste dalle disposizioni nazionali.
      I commi da 2 a 6 dettano disposizioni di dettaglio sulle modalità di esecuzione delle operazioni di cooperazione transfrontaliera, prevedendo, in particolare, che: l'ufficiale di polizia giudiziaria che debba eseguire, omettere o ritardare atti di polizia nello svolgimento di operazioni di cooperazione transfrontaliera deve darne immediato avviso, anche orale, all'autorità

 

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giudiziaria territorialmente competente, che autorizza con decreto; nel caso di operazioni transfrontaliere di inseguimento, sorveglianza o infiltrazione condotte sul territorio nazionale da funzionari di altri Stati membri, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente dà immediato avviso, anche orale, all'autorità giudiziaria territorialmente competente, che autorizza con decreto; in ogni caso l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente deve trasmettere, senza ritardo, un rapporto motivato all'autorità giudiziaria competente; i funzionari degli altri Stati membri che partecipano nel territorio nazionale a squadre investigative speciali comuni non rivestono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria; l'autorità giudiziaria adita ai sensi dei commi 2 e 3 può disporre diversamente e, nei casi di urgenza, può assumere le proprie determinazioni oralmente, ma in ogni caso il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.
      L'articolo 5 determina la copertura finanziaria del provvedimento.
      L'articolo 6 fissa l'entrata in vigore della legge.

 

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